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[1]I vinificatori, detentori di vino e vinelli, da destinare alla distillazione ai sensi del R. decreto-legge 16 luglio 1936-XIV, n. 1606, e dell'art. 12 del R. decreto-legge 2 settembre 1932-X, n. 1225, convertito in legge con la legge 22 dicembre 1932-XI, n. 1701, porranno i detti vini e vinelli a disposizione dell'Ente di cui all'art. 11 della presente legge.

[2]La detenzione degli anzidetti prodotti da parte del vinificatore, dopo che egli li abbia posti a disposizione dell'Ente ai sensi del comma precedente, non costituisce infrazione ai divieti di cui al R. decreto-legge 16 luglio 1936-XIV, n. 1606, e all'art. 12 del R. decreto-legge 2 settembre 1932-X, n. 1225.

[3]Il divieto di detenzione delle vinacce oltre il termine stabilito a norma dell'art. 16 del R. decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, non si applica nei riguardi delle vinacce poste a disposizione dell'Ente.

Testo in vigore dal 4 agosto 1937 al 23 ottobre 1940

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1937-06-10;1266~art9 · fonte del testo

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