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[1]I Consorzi per la viticoltura, nella cui circoscrizione territoriale si producono vini per i quali sia stata pronunciala la dichiarazione di cui all'art. 36, istituiranno e terranno aggiornato l'elenco dei vigneti costituiti da vitigni produttori di tali vini.

[2]Per ottenere l'iscrizione del vigneto nell'elenco il proprietario dovra' presentare domanda al Consorzio, competente per territorio. Trascorsi quattro mesi dalla pubblicazione del decreto di cui all'art. 36, la domanda puo' essere presentata anche dal conduttore a qualsiasi titolo.

[3]Per i vigneti impiantati o ricostituiti successivamente alla formazione dell'elenco la domanda di iscrizione nell'elenco stesso puo' essere presentata anche dal conduttore, ove il proprietario non vi abbia provveduto entro un anno dall'impianto o dalla ricostituzione.

[4]Il Consorzio procedera' all'iscrizione del vigneto nell'elenco, dopo controllo delle notizie e dati contenuti nella domanda.

Testo in vigore dal 4 agosto 1937 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1937-06-10;1266~art38 · fonte del testo

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