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Agli effetti della presente legge sono considerati vini pregiati di determinata origine i vini genuini, anche speciali, i quali, avendo origine accertata per zona di produzione per terreno, per vitigni, per provenienza da una produzione per ettaro contenuta entro i limiti normali di quella propria della varieta' del vitigno e del sistema di allevamento, nonche' per metodi di preparazione, abbiano caratteri organolettici costanti e tali da conferire ad essi particolare finezza e bonta'.

Testo in vigore dal 4 agosto 1937 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1937-06-10;1266~art35 · fonte del testo

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