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[1]Il vino conferito agli enopoli istituiti dai Consorzi per la viticoltura e quello prodotto da rive conferite agli enopoli stessi rimangono di proprieta' dei rispettivi conferenti.

[2]Il produttore, per il fatto del conferimento del vino o dell'uva, da' all'enopolio un mandato irrevocabile per l'esecuzione di' tutte le operazioni inerenti alla vinificazione delle uve, al miglioramento e alla unificazione dei vini, a termini dell'art. 25, per la costituzione dei prodotti a garanzia delle operazioni di credito occorrenti per le anticipazioni ai conferenti, nonche' per la vendita dei prodotti medesimi alle condizioni e modalita' previste nel regolamento interno dell'enopolio.

[3]Gli eventuali diritti creditori di terzi sull'uva e sul vino conferiti all'enopolio possono farsi valere soltanto sull'importo della liquidazione spettante al conferente, a seguito della vendita. A tale scopo i terzi creditori potranno notificare all'enopolio i loro eventuali diritti creditori.

Testo in vigore dal 4 agosto 1937 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1937-06-10;1266~art27 · fonte del testo

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