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[1]((Agli effetti dell'obbligo disposto ai sensi dell'art. 7, le vinacce debbono essere consegnate integre, appena prodotte e senza essere state sottoposte a lavaggio o a trattamenti comunque atti a causare la diminuzione o la dispersione delle materie estraibili.

[2]I produttori agricoli hanno facolta' di trattenere, per l'utilizzazione aziendale, non piu' di chilogrammi quindici di vinacce diraspate o di chilogrammi venti di vinacce non diraspate per ogni ettolitro di vino computato in deduzione per il consumo familiare a termini del penultimo comma dell'art. 7.

[3]Il Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto col Ministro per le corporazioni, sentita la Corporazione vitivinicola ed olearia, ha facolta' di autorizzare la destinazione di determinate quantita' di vinacce ad industrie per le quali la vinaccia sia materia prima insostituibile)).

Testo in vigore dal 23 ottobre 1940 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 23 ottobre 1940

Confronto con la versione in vigore dal 4 agosto 1937 al 23 ottobre 1940. 70 parole tolte, 122 parole aggiunte in 3 capoversi.

tolto: I vini, i vinelli, le vinacce (con inclusione, per queste ultime, delle quantita' eventualmente necessarie ad altre industrie locali, conforme al criterio insindacabile del Consiglio provinciale delle corporazioni, competente per territorio) e gli altri sottoprodotti alcoolici della vinificazione consegnati alle distillerie durante o dopo la vinificazione, anche anteriormente all'emanazione del decreto di cui all'art. 8, saranno computati, a favore dell'obbligato, in deduzione del quantitativo di vino da consegnareaggiunto: Agli effetti dell'obbligo disposto ai sensi dell'art. 7, le vinacce debbono essere consegnate integre, appena prodotte e senza essere state sottoposte a lavaggio o a trattamenti comunque atti a causare la diminuzione o la dispersione delle materie estraibili.

aggiunto: I produttori agricoli hanno facolta' di trattenere, per l'utilizzazione aziendale, non piu' di chilogrammi quindici di vinacce diraspate o di chilogrammi venti di vinacce non diraspate per ogni ettolitro di vino computato in deduzione per il consumo familiare a termini del tolto: decreto stesso aggiunto: penultimo comma dell'art. 7.

aggiunto: Il Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto col Ministro per le corporazioni, sentita la Corporazione vitivinicola ed olearia, ha facolta' di autorizzare la destinazione di determinate quantita' di vinacce ad industrie per le quali la vinaccia sia materia prima insostituibile.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1937-06-10;1266~art10 · fonte del testo

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