Art. 7
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[1]Il Ministro per le finanze e' autorizzato ad introdurre le occorrenti variazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a San Rossore, addi' 14 settembre 1941-XIX
[4]VITTORIO EMANUELE
[5]Mussolini - Di Revel - Grandi
[6]Visto, il Guardasigilli: Grandi
Testo in vigore dal 6 ottobre 1941 al 16 dicembre 2009
