Art. 5
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[2]La Societa' e', peraltro, obbligata a comunicare all'Ente per la valorizzazione dell'isola d'Ischia il piano generale delle opere di cui alle lettere b) e c) dell'art. 1 allo scopo di armonizzarlo con l'azione che l'Ente, in materia di strade, di igiene e di pubblici servizi, potra' sviluppare nella zona stessa, nonche' di inquadrarlo nel piano regolatore dell'isola.
Testo in vigore dal 6 ottobre 1941 al 16 dicembre 2009
