Art. 4
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[1]Le indennita' di espropriazione sono determinate con i criteri stabiliti con l'art. 7 della legge 22 luglio 1939-XVII, n. 1450.
[2]Alla Societa' sono estese le disposizioni di cui all'art. 10 della legge stessa.
Testo in vigore dal 6 ottobre 1941 al 16 dicembre 2009
