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[1]La dichiarazione di pubblica utilita' delle opere da intraprendersi dalla costituenda Societa' per il raggiungimento dei suoi fini, nonche' le espropriazioni necessarie per l'esecuzione delle opere medesime, saranno promosse dal Ministero delle finanze, il quale provvedera' anche al pagamento delle indennita' di espropriazione con prelevamento dalle somme che a tale scopo la Societa' versera' nella Regia tesoreria e che saranno assegnate ad apposito capitolo di spesa, esclusi altri oneri a carico dello Stato oltre la quota di cui all'art. 2.

[2]Alla Societa' sara' trasferita la proprieta' dei beni espropriati.

Testo in vigore dal 6 ottobre 1941 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1941-09-14;1069~art3 · fonte del testo

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