Art. 2
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[1]Il capitale della societa' e' stabilito in dieci milioni di lire italiane, alla cui sottoscrizione parteciperanno lo Stato con quattro milioni, il Banco di Napoli con due milioni, ed altri enti e privati con complessivi quattro milioni:
[2]La quota di quattro milioni sara' versata in due esercizi finanziari consecutivi a cominciare da quello in cui sara' costituita la Societa'; ma non prima dell'esercizio 1941-42.
[3]Al capitale sociale non potra' essere attribuita sugli utili annuali una partecipazione superiore al quattro per cento.
Testo in vigore dal 6 ottobre 1941 al 16 dicembre 2009
