Art. 1
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Il Ministro per le finanze e' autorizzato a partecipare alla formazione del capitale azionario di una costituenda societa' anonima avente per fine l'attuazione del seguente piano di attivita' nella zona dell'isola d'Ischia compresa fra Casamicciola e Lacco Ameno nei limiti segnati nella planimetria allegata alla presente legge:
- a)lo studio scientifico per la valorizzazione delle acque termali e delle sorgenti di gas e vapori;
- b)il miglioramento dell'attrezzatura ricettiva e alberghiera;
- c)la messa in valore delle spiaggie marittime;
- d)provvedere a quanto altro e' necessario per completare il programma di sviluppo della societa' nei limiti del capitale sociale;
- e)la partecipazione ad altre societa' aventi scopi connessi con quelli propri;
- f)l'impianto e l'esercizio di quei servizi pubblici che il Comune e l'Ente autonomo per la valorizzazione dell'isola d'Ischia costituito con la legge 22 luglio 1939-XVII, n, 1450, credessero di affidarle o di darle in concessione;
- g)la ricerca e lo sfruttamento di minerali radioattivi e loro derivati.
Testo in vigore dal 6 ottobre 1941 al 16 dicembre 2009
