I privati proprietari degli edifici compresi nelle zone delimitate dal piano regolatore e aventi interesse storico, artistico e monumentale provvedono alla sistemazione degli edifici di loro proprieta' per tutto quanto non spetti allo Stato, eseguendo i lavori la cui necessita' e' dichiarata dal sindaco, sentita la Commissione edilizia comunale e su parere conforme della Sovrintendenza ai monumenti di Siena. Per tutti i lavori previsti dal presente articolo o per ogni altro lavoro di sistemazione, abbellimento restauro eseguito da privati nel perimetro della zona sottoposta a tutela ed approvato dagli organi competenti, sara' concesso dallo Stato un contributo del quaranta per cento sull'ammontare della spesa, che potra' essere elevato ai cinquanta per cento qualora i lavori siano riconosciuti di particolare delicatezza e onerosita' o se U costo dei lavori stessi sia riconosciuto gravoso in rapporto al reddito dell'edificio stesso. I contributi verranno concessi su domanda degli interessati dopo a l'approvazione dei progetti da parte del sindaco ed il loro effettivo versamento e' subordinato al parere del Provveditorato alle opere pubbliche dopo che i lavori siano stati eseguiti e sempre che l'opera sia conforme al piano approvato. Qualora il proprietario non provveda, entro il termine fissato all'esecuzione delle opere dichiarate necessarie, il sindaco vi provvede d'ufficio con la procedura dell'articolo 153 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148. In questo caso il contributo dello Stato viene corrisposto al Comune.

Testo vigente dal 24 gennaio 1963

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1963-01-03;3~art3 · fonte del testo

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