I proprietari degli edifici compresi nella zona prevista dal programma annuale di lavori di cui all'art. 4 hanno l'obbligo di provvedere alla sistemazione architettonica, e al consolidamento degli edifici di loro proprieta' per la parte non di competenza dello Stato. La necessita' dei sopraddetti lavori, in relazione ai fini della presente legge, e' dichiarata dal sindaco, sentiti i propri Uffici tecnici e sanitari e su conforme parere della Sovrintendenza ai monumenti. Per i lavori di riparazione o di ripristino di parti architettoniche o decorative di edifici che abbiano particolare interesse monumentale, artistico o storico, in stretta aderenza col carattere proprio della citta' e del territorio di Assisi, nonche' per quelli di consolidamento e risanamento eventualmente occorrenti e che siano in diretta connessione coi primi, sara' concesso, a favore dei proprietari, un contributo dello Stato del 30 per cento della spesa riconosciuta ammissibile. Il contributo predetto potra' essere elevato fino al 40 per cento qualora, trattandosi di restauri ad edifici di particolare interesse artistico, il costo dei lavori necessari sia riconosciuto gravoso in rapporto al reddito di cui l'edificio stesso e' suscettibile. Ove i proprietari interessati non provvedano nel termine stabilito dal sindaco alla esecuzione dei lavori cui sono obbligati, il sindaco vi provvede d'ufficio con la procedura dell'art. 153 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148. Qualora alla esecuzione si provveda di ufficio per inadempienza degli obbligati, il relativo contributo dello Stato sara' corrisposto al Comune.

Testo vigente dal 29 ottobre 1957

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1957-10-09;976~art2 · fonte del testo

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