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[1]La corrispondenza fra l'ufficio di statistica agraria del Ministero e i commissari incaricati delle indagini nelle singole Provincie, godra' della franchigia postale. Saranno pure accettate in franchigia le cartoline, le circolari, i questionari e i moduli in piego aperto che per la raccolta dei dati statistici si scambieranno fra i commissari provinciali e i corrispondenti locali.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 2 luglio 1908.
[4]VITTORIO EMANUELE
[5]F. COCCO-ORTU. CARCANO. SCHANZER.
[6]Visto, Il guardasigilli: ORLANDO.
Testo in vigore dal 10 luglio 1908 al 16 dicembre 2009
