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Per proseguire le operazioni di statistica agraria, iniziate ai termini dell'art. 4 della legge 14 luglio 1907, n. 535, e compiere la rilevazione generale delle colture e dei prodotti agrari in tutte le Provincie del Regno, e' stanziata, nella parte straordinaria del bilancio del Ministero di agricoltura, industria e commercio, la somma di L. 500,000, da iscriversi per L. 150,000 nell'esercizio 1907-908 ad apposito capitolo e per L. 150,000 e 200,000 rispettivamente al corrispondente capitolo degli esercizi 1908-909, 1909-910.

Testo in vigore dal 10 luglio 1908 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1908-07-02;358~art1 · fonte del testo

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