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[1]La Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a concedere al comune di Palermo, per la sua sistemazione finanziaria, mutui, da ammortizzarsi in 50 anni al saggio normale stabilito per i prestiti concessi dalla Cassa stessa, per l'importo che sara' stabilito con decreti del Ministro per le finanze e che in ogni caso non dovra' superare la somma di lire 52 milioni diminuita del ricavo in conto capitale dalla cessione di attivita' patrimoniali del Comune predetto.
[2]Per i primi cinque anni saranno corrisposti i soli interessi, da far carico interamente allo Stato, mentre per i successivi 45 anni saranno corrisposte annualita' comprensive di capitale e di interessi, e lo Stato contribuira' al pagamento di questi ultimi in misura pari alla differenza fra il detto saggio normale e quello di favore del 4,50 per cento posto a carico del Comune.
[3]--------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le correzioni apportate dall'errata-corrige pubblicato in G.U. 22/12/1939, n. 296 durante il periodo di "vacatio legis". E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.
Testo in vigore dal 16 dicembre 1939 al 16 dicembre 2009
