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[1]E' autorizzato lo stanziamento nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, a partire dall'esercizio 1939-40, della somma di lire 25 milioni all'anno, per il periodo di cinque anni, a favore del comune di Palermo, a titolo di contributo per la sistemazione della gestione normale del bilancio, nonche' per l'eliminazione delle deficienze di alcuni servizi del Comune stesso, con particolare riguardo alla manutenzione stradale. 2
[2]Le somministrazione del contributo verra' effettuata entro il limite massimo di lire 25 milioni all'anno, in correlazione alle esigenze indicate nel comma precedente.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 10 marzo 1942, n. 243
2La L. 10 marzo 1942, n. 243 ha disposto (con l'art. 8, comma 1) che "E' stabilito in L. 37.500.000 il contributo straordinario da corrispondere al Comune di Palermo nell'esercizio finanziario 1941-42, ai termini dell'articolo 1 della legge 27 novembre 1939-XVIII, n. 1816, rimanendo in corrispondenza ridotto a L. 12.500.000 lo stanziamento relativo al contributo medesimo per l'esercizio 1942-43".
Testo in vigore dal 17 aprile 1942 al 26 febbraio 1943
