Art. 9
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[1]Il Collegio, qualora occorra procedere a rilevazione di fatto, vi provvede a mezzo di uno o piu' dei suoi componenti, salvo che, trattandosi di accertamenti di carattere tecnico, ritenga necessario affidare l'incarico ad un perito estraneo al Collegio.
[2]L'incarico al perito e' dato con ordinanza del presidente, nella quale devono essere specificati gli accertamenti da compiersi e, ove occorra, i quesiti ai quali deve rispondere, nonche' il termine per la presentazione in iscritto della relazione.
[3]Anche quando, ai sensi del comma 1°, il Collegio ritenga di procedere alle rilevazioni di fatto per mezzo di uno o piu' dei suoi componenti, il presidente provvede con ordinanza nella quale devono essere specificati gli accertamenti da farsi ed il termine in cui deve essere presentato in cancelleria, per rimanere a disposizione delle parti, il processo verbale relativo agli accertamenti eseguiti. Qualora gli accertamenti abbiano luogo all'udienza, se ne fa constare il risultato nel processo verbale dell'udienza.
[4]Gli onorari del perito sono liquidati dal presidente del Collegio con provvedimento non soggetto a impugnazione.
Testo in vigore dal 2 agosto 1938 al 16 dicembre 2009
