Art. 8
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 2 agosto 1938 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Quando, in seguito a ricorso per Cassazione, la sentenza sia cassata, il giudice ai quale la causa e' rinviata deve in ogni caso uniformarsi alla decisione della Corte di cassazione sul punto di diritto sul quale ha pronunciato.
Testo in vigore dal 2 agosto 1938 al 16 dicembre 2009
