Art. 4
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[1]Le stime compilate dagli Uffici tecnici erariali allo scopo di determinare le indennita' di espropriazione equivalgono per tutti gli effetti dell'articolo 48 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, alla perizia di cui al precedente articolo 32.
[2]Prima della presa di possesso sara' redatto, in contraddittorio con gli espropriati, un preciso stato di consistenza degli immobili:
[3]Il Prefetto, ricevute le relazioni di stima, emanera' i provvedimenti previsti dall'articolo 48 della legge stessa.
Testo in vigore dal 2 agosto 1938 al 16 dicembre 2009
