Art. 1
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[1]Sono dichiarate di pubblica utilita' le opere occorrenti all'integrazione, allo sviluppo, al miglioramento dei compendi costituenti le Aziende patrimoniali del demanio dello Stato, con le connesse e dipendenti attivita' termali ed industriali, e relativi impianti.
[2]Ai fini del precedente comma e' autorizzata, per un periodo di anni dieci a decorrere dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale, l'espropriazione, con 12 norme della legge stessa, dei terreni e dei fabbricati occorrenti per le dette opere nei Comuni ove si trovano i compendi demaniali, ed in quelli limitrofi.
[3]Eguale facolta' si intende estesa alle espropriazioni per le opere occorrenti per l'aumento, la protezione, l'utilizzazione delle sorgenti di acque minerali e potabili, per la sistemazione dei serbatoi e delle condutture, e per quanto altro occorra ad assicurare le sufficienti disponibilita' delle acque stesse.
[4]Rientrano nei fini di cui al primo comma la costruzione e l'ampliamento di edifici e di stabilimenti termali ed industriali, l'ampliamento e la sistemazione della viabilita', dei parchi, dei giardini e dei vivai, e le opere in genere di abbellimento e di esercizio destinate a favorire il movimento turistico nei compendi demaniali.
Testo in vigore dal 2 agosto 1938 al 16 dicembre 2009
