Il beneficio di cui all'articolo precedente viene accordato ai nuovi impianti o agli ampliamenti nei limiti e con modalita' che saranno indicati dal piano alberghiero da adottarsi con delibera del Consiglio comunale, su proposta del sindaco, sentite le categorie interessate. Tale piano determinera', tra l'altro, il numero dei posti letto ritenuto indispensabile. Le concessioni per nuovi alberghi o ampliamenti, in relazione col suddetto piano, saranno accordate dalla Giunta comunale per le attrezzature non superiori alla terza categoria e dal Consiglio comunale per quelle superiori.

Testo vigente dal 29 ottobre 1957

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1957-10-09;976~art17 · fonte del testo

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