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[1]Per la riparazione O ricostruzione dei fabbricati industriali danneggiati o distrutti nel comune di Palermo dalla alluvione del 26 ottobre 1925 possono essere concessi mutui di favore per un ammontare complessivo non eccedente le L. 500,000, ai quali saranno applicabili le disposizioni di cui all'art. 2 della legge 13 luglio 1910, n. 467.

[2]Tali mutui, oltre che dagli Istituti indicati in detto articolo 2, potranno essere anche concessi dalla Cassa di risparmio del Banco di Sicilia.

Testo in vigore dal 30 giugno 1927 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1927-06-02;979~art1 · fonte del testo

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