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La tassa di concessione governativa sulla licenza annuale rilasciata dall'autorita' di pubblica sicurezza per porto di fucile per uso di caccia, stabilita nella misura di L. 100 dall'art. 24 del decreto-legge 5 marzo 1925, n. 258 (convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562) e dall'art. 85 del testo unico delle leggi e dei decreti per la protezione della selvaggina, e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117, e' ridotta a L. 70, per le licenze annuali che verranno rilasciate a favore degli iscritti alle Sezioni delle Associazioni provinciali dei cacciatori, dipendenti dalla Federazione nazionale fascista cacciatori italiani ed a L. 50 per quelle a favore degli appartenenti a tutte le organizzazioni giovanili del Regime.
Testo in vigore dal 11 luglio 1935 al 16 dicembre 2009
