Art. 9
Articolo abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Articolo abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1962
Confronto con la versione in vigore dal 11 ottobre 1962 al 16 dicembre 2010. 84 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Fermo restando il disposto di cui all'articolo 6, i contributi previsti dalla presente legge possono essere concessi anche se i lavori siano stati eseguiti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, purche' gli interessati, prima dell'inizio dei lavori, ne abbiano data comunicazione al competente Ufficio del genio civile, o questo abbia proceduto all'accertamento del danno. La concessione potra' essere effettuata soltanto per i lavori dei quali sia possibile l'accertamento tecnico-contabile e nei limiti in cui risultino ammissibili dallo accertamento stesso.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1962-10-05;1431~art9 · fonte del testo
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