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Quando l'edificio danneggiato o distrutto appartenga indivisamente a piu' persone, la domanda per ottenere il contributo puo' essere presentata da una sola di esse, anche nell'interesse degli altri proprietari. Il comproprietario che ha presentato la domanda ha facolta' di eseguire i lavori e di riscuotere il contribuito anche per conto degli altri comproprietari, restando l'amministrazione statale liberata nei confronti di questi. Il contributo e' determinato tenendo conto delle condizioni di reddito del comproprietario richiedente. Peraltro, qualora a taluno dei comproprietari il contributo non spetti o spetti in misura inferiore, il comproprietario stesso e' tenuto a rimborsare allo Stato la quota eccedente. La restituzione ha luogo in cinque annualita' posticipate, senza interessi.

Testo in vigore dal 11 ottobre 1962 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1962-10-05;1431~art30 · fonte del testo

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