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Nei Comuni maggiormente sinistrati, che saranno determinati con decreto del Ministro per i lavori pubblici, tenendo presente la percentuale di edifici distrutti o inabitabili, gli Enti indicati nel primo comma dello articolo 12, nonche' le Amministrazioni comunali e provinciali, l'U.N.R.R.A. Casas, gli Istituti autonomi per le case popolari e i Consorzi di cooperative di produzione e di lavoro, sono autorizzati, in via eccezionale, anche in deroga alle relative leggi, a sostituirsi nella ricostruzione di alloggi ai proprietari che ne facciano richiesta, dietro cessione del contributo loro spettante. Il costo di ciascun alloggio non potra' superare la somma di lire 3.500.000. Con decreto del Ministro per i lavori pubblici saranno stabilite le modalita' a cui gli Enti dovranno attenersi nella ricostruzione, nonche' i criteri cui dovranno uniformarsi le convenzioni tra gli enti stessi ed i proprietari. Al fine di consentire un piu' razionale sfruttamento delle aree degli edifici sinistrati, gli Enti potranno promuovere la formazione di comparti edificatori, procedendo alle attribuzioni delle relative quote fra i comproprietari. I progetti approntati dagli Enti sono approvati dai competenti organi tecnici del Ministero dei lavori pubblici con l'osservanza del disposto dell'articolo 23, lettera e). L'approvazione dei progetti importa dichiarazione di pubblica utilita' e di indifferibilita' ed urgenza delle relative opere.

Testo in vigore dal 11 ottobre 1962 al 11 novembre 1963

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1962-10-05;1431~art14 · fonte del testo

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