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[1]Gli ufficiali che dovranno essere collocati a riposo all'attuazione della presente legge, liquideranno la pensione secondo le disposizioni della legge in vigore sulle pensioni per gli ufficiali del R. esercito.
[2]Per quelli che abbiano contratto matrimonio posteriormente alla legge 19 luglio 1906, n. 367, e prima del 1° luglio 1908, il collocamento a riposo sara' ritardato fino al compimento di un biennio dalla data del matrimonio, qualunque sia la loro eta'.
Testo in vigore dal 24 luglio 1908 al 16 dicembre 2009
