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[1]Alle spese per l'applicazione della presente legge, compresi i premi agli agenti scopritori delle contravvenzioni, i servizi di vigilanza e di ispezione, si provvede con un fondo di un milione da iscriversi annualmente nel bilancio del Ministero per l'agricoltura.

[2]Il ministro per l'agricoltura provvedera' a ripartire lo stanziamento tra i capitoli dello stato di previsione (servizio tecnico per la caccia, spese per ispezioni, per vigilanza).

[3]Le somme che risultassero disponibili al 30 giugno di ogni anno sui suddetti stanziamenti resteranno impegnate per successive erogazioni allo stesso titolo, e il Ministro per l'agricoltura avra' facolta' di trasportarle dall'uno all'altro dei capitoli relativi al servizio della caccia.

Testo in vigore dal 9 luglio 1923 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1923-06-24;1420~art38 · fonte del testo

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