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[1]Hanno diritto di essere ammessi in una delle Associazioni dei cacciatori della provincia, nella quale risiedono, i cittadini che abbiano ottenuto il permesso di caccia.
[2]Perdono la qualita' di soci coloro ai quali venga ritirata la licenza di caccia, o che non la rinnovino entro tre mesi dalla scadenza.
[3]Il socio che sia ritenuto indegno di appartenere alla Associazione, potra' essere espulso dal Consiglio direttivo.
[4]Il socio espulso potra' ricorrere al Ministero di agricoltura e, quando l'espulsione venga confermata, incorrera' nella revoca del permesso di caccia, a sensi dell'art. 31 della legge.
Testo in vigore dal 9 luglio 1923 al 23 maggio 1924
