Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 9 luglio 1923 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]Ogni condanna per infrazione alle norme della presente legge importa la confisca dei mezzi di caccia e di uccellagione e del prodotto di esse, nonche' la revoca del permesso il quale non potra' nuovamente esser accordato prima che sia trascorso un periodo di tempo non inferiore ad un anno. Quando non siasi potuto eseguire il sequestro dei mezzi di caccia o di uccellagione, la pena pecuniaria da applicarsi in complesso sara' raddoppiata.

[2]La condanna, per esercizio di caccia in una bandita da parte del concessionario, o per utilizzazione di riserva in contravvenzione alle disposizioni della presente legge, porta di diritto la revoca della concessione.

[3]I permessi di caccia o di uccellagione e la concessione di bandita o di riserva sono revocati di diritto anche in caso di oblazione.

Testo in vigore dal 9 luglio 1923 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1923-06-24;1420~art31 · fonte del testo

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