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[1]Gli agenti che accertano le contravvenzioni, seguite da sentenza di condanna, percepiranno la meta' dell'ammontare delle ammende stabilite dall'articolo 30 della presente legge, e la meta' del ricavato dalla vendita degli oggetti sequestrati, oltre a premi speciali che saranno fissati con il regolamento di cui al precedente articolo 25.

[2]La predetta quota dovra' essere percepita dagli agenti scopritori anche in caso di oblazione.

Testo in vigore dal 9 luglio 1923 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1923-06-24;1420~art29 · fonte del testo

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