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[1]Gli agenti, i quali accertino, anche in seguito a denuncia, contravvezioni alle disposizioni della presente legge, redigono verbale e lo trasmettono, senza indugio, alla autorita' giudiziaria competente.
[2]All'atto dell'accertamento, in caso di flagranza, sono sequestrate le armi, le munizioni, gli ordigni e gli strumenti per aucupio, la cacciagione e il permesso di caccia o di uccellagione.
[3]Se fra le cose sequestrate vi sia selvaggina viva, essa viene liberata sul posto o in conveniente localita' prossima, facendone dettagliata menzione nel verbale.
Testo in vigore dal 9 luglio 1923 al 16 dicembre 2009
