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Per l'esercizio della vigilanza gli agenti hanno l'obbligo di chiedere la esibizione dei permessi e della cacciagione a qualsiasi persona che incontrino in possesso di armi, ordigni o strumenti atti alla caccia o alla uccellagione, o in esercizio o in atteggiamento cli caccia, ai sensi dell'articolo 24, e, in quanto siano agenti della forza pubblica, hanno, facolta' di perquisire le persone e i veicoli che abbiano ragione di ritenere che trasportino selvaggina o cacciagione, e di visitare i pubblici esercizi di vendita e di consumo di tali generi, e anche qualsiasi luogo pubblico o di privata proprieta' - escluse le abitazioni - ove dubitino si commettano infrazioni alle norme della presente legge.
Testo in vigore dal 9 luglio 1923 al 16 dicembre 2009
