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Agli effetti della presente legge, e' considerato esercizio di caccia o di uccellagione, non solo la materiale esecuzione di questi atti, ma anche il vagare o soffermarsi nelle campagne, di chi sia munito di armi, di strumenti, di ordigni o di mezzi in genere atti alla caccia o alla uccellagione.
Testo in vigore dal 9 luglio 1923 al 16 dicembre 2009
