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Durante l'esercizio della caccia e della uccellagione, chi e' munito del permesso, di cui all'articoli 15, e' autorizzato a portare qualunque utensile da punta e da taglio atto a provvedere all'impianto di ordigni o strumenti di aucupio e degli appostamenti di caccia, o a sopperire alle improvvise esigenze personali, o ad assicurare la difesa contro gli attacchi della selvaggina feroce o inferocita per ferite.
Testo in vigore dal 9 luglio 1923 al 16 dicembre 2009
