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[1]La caccia puo' essere esercitata col fucile, portatile e ad appoggio, con cani e anche col furetto e con falchi.

[2]L'uccellagione puo' essere esercitata con reti orizzontali fisse e mobili, col roccolo, colla bressanella e colle panie. Al raccolo, bressanella potranno essere aggiunte passate adiacenti a maglia larga per la cattura dei tordi.

[3]La presa degli animali nocivi e feroci puo' essere fatta anche con lacci, tagliuole e bocconi avvelenati limitatamente alle riserve e bandite e con le norme stabilite dal regolamento.

[4]E' sempre vietato l'uso di armi da fuoco impostate, con scatto procurato dalla preda; di sostanze esplodenti; di mezzi elettrici; di insidie notturne, quali diavolaccio, diluvio, lanterne; di tese all'acqua per gli uccelletti (beverini); di paniuzze, e di reti fisse o mobili verticali a valichi montani o alla spiaggia del mare, di gabbie a scatto e lacci di qualunque genere.

[5]Non sono considerati fra le armi da fuoco proibite da questo articolo i congegni non pericolosi esclusivamente destinati a segnale d'allarme

Testo in vigore dal 9 luglio 1923 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1923-06-24;1420~art18 · fonte del testo

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