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Per ottenere il permesso di cui all'articolo precedente, occorre che il richiedente:
- a)abbia compiuto il 16° anno di eta';
- b)abbia ottenuto il consenso del genitore che esercita la patria potesta' o del tutore;
- c)sia in regola con le prescrizioni delle leggi penali e di pubblica sicurezza concernenti il porto d'armi e con quelle della legge sulle concessioni governative.
Testo in vigore dal 9 luglio 1923 al 16 dicembre 2009
