Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 9 luglio 1923 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

Per ottenere il permesso di cui all'articolo precedente, occorre che il richiedente:

  • a)abbia compiuto il 16° anno di eta';
  • b)abbia ottenuto il consenso del genitore che esercita la patria potesta' o del tutore;
  • c)sia in regola con le prescrizioni delle leggi penali e di pubblica sicurezza concernenti il porto d'armi e con quelle della legge sulle concessioni governative.

Testo in vigore dal 9 luglio 1923 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1923-06-24;1420~art16 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari