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[1]Le amministrazioni comunali e provinciali non possono concedere a privati i loro beni, perche' siano costituiti in riserva, per una estensione maggiore della meta' dei beni stessi.
[2]L'estensione delle bandite e riserve sommate insieme non deve superare il quinto della superficie delle singole provincie. La loro conduzione non deve recare pregiudizio alla produzione agricola.
Testo in vigore dal 9 luglio 1923 al 16 dicembre 2009
