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[1]Alle Societa' di mutuo soccorso fra alunni ed ex alunni delle scuole pubbliche contemplate nell'art. 1, riconosciute ai sensi della presente legge, le quali inscrivano i propri soci alla Cassa nazionale di previdenza, nel ruolo della mutualita' scolastica, lo Stato concede, secondo le norme che saranno fissate dal regolamento, un contributo annuo non superiore a 50 centesimi per ogni socio inscritto che abbia versato alla Cassa un contributo annuo di almeno tre lire.

[2]A tal fine sara' annualmente inscritta, in uno speciale capitolo del bilancio del Ministero di agricoltura, industria e commercio, una somma non superiore a lire cinquantamila.

Testo in vigore dal 3 agosto 1910 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1910-07-17;521~art3 · fonte del testo

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