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[1]La Cassa nazionale di previdenza per la invalidita' e per la vecchiaia degli operai e' autorizzata ad accettare, in uno speciale ruolo con i contributi vincolati alla accumulazione mutua, la inscrizione dei soci delle Societa' scolastiche di mutuo soccorso riconosciute ai sensi della presente legge dalla eta' di 6 anni fino alla eta' di 12 anni.

[2]Raggiunti i 12 anni di eta', gli inscritti al ruolo della mutualita' scolastica che abbiano i requisiti richiesti sono trasferiti nei ruoli operai della Cassa nazionale; quelli che non abbiano i requisiti richiesti sono trasferiti alle assicurazioni popolari di rendite vitalizie esercitate dalla Cassa medesima.

[3]La Cassa nazionale di previdenza assegnera' agli inscritti nel ruolo della mutualita' scolastica, che avranno versato un contributo annuo non inferiore a tre lire, una quota annua di concorso nella misura e nei modi che saranno stabiliti dal Consiglio di amministrazione della Cassa.

Testo in vigore dal 3 agosto 1910 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1910-07-17;521~art2 · fonte del testo

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