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[1]Le Societa' di mutuo soccorso fra gli alunni ed ex-alunni delle scuole elementari pubbliche e private che abbiano fra i loro scopi quello di assicurare ai soci una pensione di vecchiaia a mezzo della Cassa nazionale di previdenza, possono conseguire il riconoscimento dello Stato, purche' lo statuto di esse sia conforme alle disposizioni della presente legge e del regolamento di cui all'art. 4.
[2]Il riconoscimento conferisce alle Societa' la personalita' giuridica e i privilegi indicati nell'art. 9 della legge 15 aprile 1886, n. 3818. Esso e' dato con decreto Reale promosso dal ministro di agricoltura, industria e commercio, d'accordo col ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio della previdenza e delle assicurazioni sociali.
Testo in vigore dal 3 agosto 1910 al 16 dicembre 2009
