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[1]VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
[2]RE D'ITALIA
[3]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
[4]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[5]Articolo unico.
[6]Nello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti per l'esercizio finanziario 1910-911 e' istituito un capitolo n. 31-bis: «Manutenzione e conservazione del palazzo di giustizia in Roma», con lo stanziamento di L. 255,200 col quale si dovra' provvedere alle spese occorrenti per la piccola manutenzione dei locali, per l'esercizio del riscaldamento, della ventilazione, del refrigeramento, per la somministrazione di acqua, per l'illuminazione ed altri servizi affini, nonche' alle spese per il personale relativo.
[7]Lo stanziamento dei seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio 1910-911 e', di conseguenza, diminuito come segue:
[8]Cap. n. 29: « Magistrature giudiziarie - Spese d'ufficio - (Spese fisse)............... 4,500 Cap. n. 31: « Manutenzione, riparazione ed adattamento dei locali degli utlici giudiziari ».......... 150,000 Cap. n. 33: « Pigioni di locali ad uso delle magistrature giudiziarie » (Spese fisse)........ 100,000
[9]Per altre L. 700 si fara' fronte alle spese suddette mediante prelevamento dai proventi di cancelleria del tribunale di Roma.
[10]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[11]Data a Roma, addi' 9 febbraio 1911.
[12]VITTORIO EMANUELE.
[13]Fani - Tedesco.
[14]Visto, Il guardasigilli: Fani.
Testo in vigore dal 17 febbraio 1911 al 16 dicembre 2009
