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I mutui, che la Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a concedere ai sensi dell'art. 1 della legge 24 luglio 1919, numero 1382, saranno collocati, con le norme di cui al R. decreto 15 luglio 1926, n. 1282, sui fondi degli istituti di previdenza, ai sensi del R. decreto-legge 13 giugno 1926, numero 1064; ed il termine, stabilito dall'articolo stesso al 30 giugno 1927, per la concessione di detti mutui e' prorogato al 30 giugno 1937.

Testo in vigore dal 6 agosto 1927 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1927-06-23;1276~art9 · fonte del testo

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