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[1]L'Amministrazione provinciale ha l'obbligo di fornire gratuitamente i locali per la sede e per gli uffici del Consorzio provinciale antitubercolare ed il personale necessario pel funzionamento degli uffici stessi.

[2]Il servizio di cassa e di tesoreria del Consorzio e' disimpegnato, normalmente, dal cassiere e dal tesoriere dell'Amministrazione provinciale alle stesse condizioni stabilite per detta Amministrazione.

[3]Qualora l'importanza del Consorzio lo richieda, fermi rimanendo gli obblighi dell'Amministrazione provinciale di cui al 1° e 2° comma del presente articolo, il Consorzio potra', con deliberazione da approvarsi dalla Giunta provinciale amministrativa, provvedere in tutto o in parte con personale proprio al funzionamento dell'ufficio ed al servizio di cassa e di tesoreria.

[4]In tal caso une speciale regolamento, da approvarsi parimenti dalla Giunta provinciale amministrativa, stabilira' le norme per l'assunzione in servizio, la carriera, la disciplina, l'esonero dal servizio ed il collocamento a riposo del personale stesso.

Testo in vigore dal 6 agosto 1927 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1927-06-23;1276~art6 · fonte del testo

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