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[1]Del Consorzio provinciale antitubercolare fanno parte, obbligatoriamente, la provincia e tutti i comuni che la compongono, nonche' gli enti pubblici che, in tutto o in parte, esercitano nella provincia azione antitubercolare.

[2]Lo statuto del Consorzio determina la misura del rispettivo contributo consorziale.

[3]Possono farne parte, su loro domanda, le Congregazioni di carita', le istituzioni pubbliche e le associazioni sindacali legalmente riconosciute a termini della legge 3 aprile 1926, n. 563, nonche' le associazioni private, gli istituti di previdenza, e quelli di assicurazione, come anche le organizzazioni finanziarie e commerciali che esplicano la loro attivita' nella provincia, purche' versino un contributo finanziario nella misura stabilita dallo statuto stesso.

[4]Al Consorzio provinciale sono applicabili le disposizioni contenute negli articoli 16, 17 e 20 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, in quanto non siano incompatibili con quelle portate dalla presente legge.

Testo in vigore dal 6 agosto 1927 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1927-06-23;1276~art3 · fonte del testo

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