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[1]Il Consorzio provinciale antitubercolare e' corpo morale ed e' retto da apposito statuto, approvato dal prefetto.
[2]Quando l'istituzione di opere antitubercolari e' promossa ai sensi della lettera a) dell'art. 1 da due o piu' Consorzi, la convenzione che dovra' regolare l'impianto ed il funzionamento di dette opere e gli oneri rispettivi dei singoli Consorzi sara' approvata con decreto del Ministro per l'interno, sentiti i Consigli provinciali sanitari e le Giunte provinciali amministrative interessati.
Testo in vigore dal 6 agosto 1927 al 22 dicembre 2008
