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[1]E' istituito in ogni capoluogo di provincia il Consorzio provinciale antitubercolare.
[2]Esso ha lo scopo:
- a)di promuovere ed agevolare la istituzione delle opere necessarie per la lotta contro la tubercolosi, sia da solo, sia in unione con altri Consorzi provinciali antitubercolari;
- b)di coordinare e disciplinare, in un armonico programma di azione e di propaganda, il funzionamento di tutte le opere esistenti nella provincia con tale scopo, segnalandone al prefetto le eventuali irregolarita' o manchevolezze per i provvedimenti di competenza;
- c)di vegliare alla protezione e alla assistenza sanitaria e sociale dei tubercolosi, proponendo al prefetto i provvedimenti necessari perche' siano rivolte a loro favore le risorse delle istituzioni locali che hanno per fine la prevenzione e la cura della tubercolosi;
- d)d'integrare con i propri mezzi l'azione delle istituzioni antitubercolari, e, se del caso, di sostituirsi ad esse nell'esecuzione dei provvedimenti urgenti.
Testo in vigore dal 6 agosto 1927 al 22 dicembre 2008
