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[1]I proventi netti del totalizzatore e delle scommesse a libro, dedotte le spese di organizzazione del servizio e l'eventuale quota da corrispondere agli enti e societa' delegati all'esercizio delle scommesse a norma dell'articolo precedente, anche, ove sia ritenuto necessario, come contributo alle spese di gestione degli ippodromi, sono destinati alla costituzione di un fondo premi per le corse, da ripartire fra le societa' e gli enti in base a deliberazione dell'U.N.I.R.E.

[2]Le somme residuali sono devolute all'incremento della produzione ippica con particolare riguardo al cavallo da corsa, secondo prescrizioni del Ministro per l'agricoltura e le foreste.

Testo in vigore dal 17 aprile 1942 al 12 aprile 1958

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1942-03-24;315~art3 · fonte del testo

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