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[1]Chiunque ricostituisce, anche sotto forma o nome diverso, associazioni, organizzazioni o partiti discolti per ordine della pubblica autorita', e' punito con la reclusione da tre a dieci anni, oltre l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.

[2]Chi fa parte di tali associazioni, organizzazioni o partiti e' punito, pel solo fatto della partecipazione, con la reclusione da due a cinque anni, e con l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.

[3]Alla stessa pena soggiace chi fa, in qualsiasi modo, propaganda della dottrina, dei programmi e dei metodi d'azione di tali associazioni, organizzazioni o partiti.

Testo in vigore dal 6 dicembre 1926 al 28 giugno 1931

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1926-11-25;2008~art4 · fonte del testo

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